HOME | SERVIZI | STAFF | CONTATTI | FAQ | LINKS| PRIVACY

SOFTWARE

 

> SOFTWARE

A seguito della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518 alla Legge 22 aprile 1941 (Legge sul diritto d’autore), il Legislatore ha espressamente previsto che il software sia tutelato in base alla legge sul diritto d’autore.
In particolare, la legge sul diritto di autore protegge i "programmi sorgente", cioè il linguaggio in cui sono scritti i programmi, e i lavori preparatori. La tutela del diritto d’autore comprende anche l'interfaccia che viene presa in considerazione dal punto di vista della tecnica informatica e dell'utilità. Qualora tuttavia nell'interfaccia fossero inserite immagini in movimento o altre creazioni, queste dovranno essere protette in modo autonomo sulla base delle norme generali della Legge su diritto d’autore.


Registrazione del software
Il deposito di un software presso la SIAE è un adempimento che si consiglia di esperire poiché consente di attribuire una data certa a decorrere dalla quale possono essere pretesi i diritti d’autore sull’opera realizzata.
Il tipo di deposito varia a seconda che il software sia pubblicato o meno. Nel caso di software già pubblicato, la registrazione dovrà essere fatta presso il registro pubblico del software, nel caso di mancata pubblicazione, si procederà con un deposito di opera inedita.
Il Registro Pubblico per il software è istituito presso la sezione OLAF della SIAE; in questo registro possono essere registrati i software pubblicati che hanno carattere creativo, cioè che sono dotati di originalità rispetto ad altri programmi per elaboratore preesistenti.
Per procedere alla registrazione è necessario depositare:
- un esemplare del software su un supporto ottico o analogo;
- una dichiarazione che indichi il titolo del programma, il nome dell’autore, il nome e il domicilio del titolare dei diritti, la data e il luogo di pubblicazione;
- una descrizione del software che comprenda ogni elemento che possa essere utile per la sua identificazione;
- la richiesta di registrazione compilata sull’apposito modulo fornito dalla SIAE.

E’ utile ricordare, inoltre, che nel caso in cui la pubblicazione sia avvenuta mediante la messa in circolazione di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, devono essere presentati anche due esemplari degli stessi le cui indicazioni devono coincidere con quelle riportate nella dichiarazione.
La SIAE attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione e fornisce al richiedente un attestato di registrazione.
La registrazione sul Registro Pubblico per il software fa fede, fino a prova contraria, dell’esistenza del programma e di chi ne sia l’autore.

La tutela del diritto d’autore attribuita al software, ritenuta più che sufficiente da coloro che sviluppano programmi per elaboratori in modo indipendente ed autonomo, viene spesso considerata troppo debole da parte delle società di software che chiedono una tutela più forte per la soluzione tecnica che viene trovata per realizzare un certo programma.
In particolare, viene richiesto di applicare la disciplina propria dei brevetti. Per la verità, gli uffici hanno iniziato ad accogliere le domande di brevetto relative al software, ma con alcune limitazioni legate soprattutto al settore in cui verrà utilizzato il software.

Latest Auto News
Registrazione Marchi, Brevetti e Copyright

REGISTRAZIONE MARCHI

Il Marchio è certamente il principale strumento di comunicazione che un imprenditore ha a disposizione per fare conoscere se stesso ed i propri prodotti verso il pubblico dei consumatori...


REGISTRAZIONE BREVETTI

Il Brevetto è lo strumento giuridico che consente di tutelare un’invenzione nuova la cui realizzazione ha comportato un’attività inventiva e che può trovare un’applicazione industriale...

 

REGISTRAZIONE COPYRIGHT

Il Diritto d'Autore (Copyright) è quel diritto che l’ordinamento giuridico riconosce a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo...

Latest Auto News
Altri diritti di proprietà industriale

REGISTRAZIONE SOFTWARE

A seguito della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518 alla Legge 22 aprile 1941 (Legge sul diritto d’autore), il Legislatore ha espressamente previsto che il software...

 

REGISTRAZIONE DOMAIN NAME

L’espressione “nome a dominio” (o domain name) indica sostanzialmente l’indirizzo di un sito internet. Considerata l’ormai capillare diffusione di internet e soprattutto le potenzialità della rete a livello economico...

 

REGISTRAZIONE MARCHI COLLETTIVI

Il marchio collettivo (disciplinato dall’articolo 2570 c.c. e dall’art. 11 Codice Proprietà Industriale) si differenzia in modo sostanziale dal marchio individuale; il marchio collettivo viene infatti utilizzato non dal singolo...