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COPYRIGHT

 

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Il Diritto d'Autore (Copyright) è quel diritto che l’ordinamento giuridico riconosce a colui che abbia realizzato un'opera dell'ingegno a carattere creativo.
In Italia, il diritto d’autore è disciplinato dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche (l’ultima modifica è stata introdotta con il Decreto Legislativo 16.3.2006 n. 140.
Per opere dell’ingegno a carattere creativo la legge intende, in particolare (ma si tratta di un'elencazione esemplificativa e non esaustiva), quelle creazioni che siano riconducibili al campo della:
· Letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose (compresi i programmi per elaboratore e le banche dati), sia in forma scritta che orale;
· Musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé;
· Arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia;
· Architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico;
· Teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta);
· Cinematografica: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche;
· “Elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.
Dalle brevi osservazioni riportate, si evince come il diritto d'autore sia un bene immateriale, da tenere ben distinto dal possesso o dalla proprietà del supporto (cartaceo, fisico, meccanico, magnetico, digitale) sul quale l'opera è fissata. Il supporto, quindi, è a tutti gli effetti di proprietà di chi lo acquista, mentre il diritto d'autore continua a sussistere in capo al creatore dell’opera; da ciò consegue che il proprietario del supporto (quindi ad esempio del libro o del cd musicale) non può utilizzare l’opera senza limiti. Al proprietario del supporto saranno riservate solo quelle facoltà di utilizzo che residuano dal diritto sul bene immateriale che invece spettano all'autore dell’opera.
La legge stabilisce che il diritto nasce al momento della creazione dell'opera e non vi è alcun obbligo per l’autore di deposito, di registrazione o di pubblicazione dell'opera.
Il diritto d’autore si compone di due elementi fondamentali:
- il diritto morale, che consiste nel diritto attribuito all’autore dell’opera ad essere riconosciuto sempre come l’autore della stessa. Il fine di tale diritto è evitare che altri soggetti si possano gloriare dell'operato dell’autore.
- il diritto di sfruttamento economico. Questo diritto nasce originariamente in capo all'autore dell’opera, il quale può successivamente cederlo (a titolo definitivo o con licenza) dietro compenso o gratuitamente a terzi.
Cerchiamo qui di seguito di fornire brevemente alcuni dei diritti che sorgono in capo all’autore dell’opera sia guardando ai diritti morali che a quelli di sfruttamento economico dell’opera.


Diritto morale dell'autore
Il diritto morale d’autore ha come finalità quella di tutelare la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività. Si specifica in una serie di facoltà:
A) Il diritto d'inedito. È una articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della costituzione.
B) Il diritto alla paternità dell'opera.
- L'autore gode del diritto di rivendicare in ogni momento la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice. L'usurpazione della paternità dell'opera costituisce plagio, contro il quale il vero autore può difendersi ottenendo per via giudiziale la distruzione dell'opera dell'usurpatore, oltre al risarcimento dei danni.
- L'autore ha diritto ad essere giudicato dal pubblico per l'opera così come egli l'ha concepita. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore.
- L'editore è obbligato a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto dal contratto.
- L'art. 2582 del codice civile prevede che l'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio. Ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.


Diritti di utilizzazione economica
Come si legge all'art. 25: i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Qualora l'opera sia il risultato del lavoro di più coautori, si considera come termine del diritto il settantesimo anno dopo la morte dell’ultimo coautore.
Per le opere anonime o firmate con pseudonimi il termine di settant’anni decorre dalla prima pubblicazione; se successivamente l'autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l'opera torna a sottostare alle normali leggi.
Un’eccezione al termine di settant’anni si ha per quanto riguarda le opere pubblicate da amministrazioni dello Stato, fra le quali sono comprese accademie ed enti pubblici culturali, e gli enti privati senza fini di lucro. Per le opere pubblicate da questi soggetti, il diritto allo sfruttamento economico decade dopo venti anni.
Quando il diritto economico si estinto, l'opera diviene di dominio pubblico ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica.

 

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